L'articolo 1, comma 40, della legge 335/1995 prevede che le lavoratrici madri prossime al pensionamento a cui si applica esclusivamente il sistema contributivo di calcolo della pensione, possano scegliere di anticipare l'età anagrafica pensionabile di quattro mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di dodici mesi.

Tuttavia la legge di bilancio ha modificato in molti aspetti la disciplina previdenziale.

Fino al 2026 si potrà andare in pensione anticipata con il sistema di calcolo contributivo alle seguenti condizioni: 64 anni di età, 20 anni di contributi versati e accreditati dopo il 1996.

Tali requisiti risultano riportati altresì nella circolare Inps n. 46/2024 che ribadisce che si estende alle lavoratrici madri la possibilità di determinare l’importo della pensione applicando il coefficiente per trasformare il montante contributivo aumentato in pensione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli come previsto dalla norma della riforma Dini del 1995.

Premesso ciò, l’importo della pensione delle lavoratrici madri in uscita con la pensione anticipata contributiva, a parità di montante contributivo accumulato durante la carriera lavorativa, risulta più elevato rispetto alle lavoratrici prossime alla pensione e senza figli.

Invece per le lavoratrici madri che esercitano nella Gestione Separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996 valgono gli stessi criteri specificati per le lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 con la pensione anticipata contributiva 2024.